Storia locale · 26 Aprile 2026

Licenze e Libertà Armate: La Toscana di Francesco Del Frate (1804-1861)

di Angiolo Gherardini
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Un Archivio di Permessi: Francesco Del Frate e il Porto d’Armi nella Toscana del XIX Secolo

Il documento, emesso dalla Prefettura di Pisa offre uno sguardo dettagliato sulla regolamentazione delle armi nel Granducato di Toscana e nel Regno d’Italia post-unitario. Attraverso una serie di licenze rilasciate a Francesco del Frate, residente a Palaia, è possibile ricostruire le procedure burocratiche e le normative che disciplinavano il diritto di possedere e portare armi tra il 1804 e il 1861.

Questi documenti, prevalentemente licenze di porto d’armi e di caccia, testimoniano la necessità di un’autorizzazione prefettizia per il possesso di armi bianche e da fuoco, come stabilito dalla “Legge Generale dell’armi del dì 22 Gennajo 1737”. La licenza specificava che l’autorizzazione era concessa “sotto le condizioni prescritte dalle veglianti Leggi” e limitava il porto di “Armi non comprese nell’assoluto divieto dell’Art. 86. del Regolamento di Polizia Punitiva”.

Caccia e Permessi Speciali: Colombacci, Starne e Patenti Agostane

Il fascicolo non si limita alle licenze ordinarie, ma include anche permessi speciali per la caccia in periodi di divieto. Nel 1824 e nel 1826, Francesco Del Frate ottenne “Patentini per la Caccia dei Colombacci in tempo di Divieto”, rilasciati dal Dipartimento delle Imperiali e Reali Possessioni di Firenze. Questi permessi, validi per brevi periodi, autorizzavano la caccia ai colombacci in aree specifiche come i “Boschi di Colle lungo e Collegalle” o quelli compresi nella “Comunità di Palaia, dei Colli Galli, S. Vivaldo, e Suoi propri”.

Un “PATENTINO PER IL DIVIETO dal 15. al 31. Agosto” del 1822, concesso a Francesco del Frate, gli permetteva di “Uccidere fuori delle Bandite Regie ed altri Luoghi riservati […] con Cani, ed Armi da Fuoco […] le Starne, e le Pernici”. La concessione era subordinata al pagamento di “Lire Quattro alla Cassa delle RR.[eali] Possessioni” e all’obbligo di rispettare la “Notificazione dei 17. Agosto 1814”. Similmente, una “PATENTE PER IL MEZZO AGOSTO” del 1807, rilasciata a Francesco Del Palo, consentiva la caccia a “Animali tanto Volatili, che Quadrupedi di qualunque specie non proibita dalle Leggi Ve-glianti”.

Limitazioni e Avvertenze: “Armi corte” e “Quarto di Braccio Fiorentino”

Le licenze e le leggi allegate ponevano limiti precisi al tipo di armi consentite. Era vietato “portare armi bianche di corta misura”, definite come quelle con “la lama dalla guardia alla punta minore di tre quarti di braccio a misura Fiorentina”. Era permesso il porto del “Pugnale da parata colla Spada, e collo Schioppo anco la Cultella da Caccia, o Bajonetta, ed i Cultelli da serrare minori di quarto di braccio”. Le licenze precisavano che “chi ferisce anco leggermente con armi bianche di corta misura sarà punito a forma delle Leggi veglianti”.

Nel 1861, una licenza intestata a “Del Frate Niccola”, possidente di Palaia, riporta i suoi connotati fisici: “Di Anni 47. Statura vantaggiosa Capelli castagni Occhi bianchi Fronte calva Ciglia bionde Viso lungo Carnagione naturale Naso lungo Bocca stretta Mento tondo Barba bionda”. Il documento sottolinea ancora una volta le restrizioni sul porto d’armi, ricordando le “condizioni prescritte dalle veglianti Leggi le Armi non comprese nell” assoluto divieto dell”Art. 86. del Regolamento di Polizia Punitiva”.