Un’Eredità Vincolata: Il Fidecommesso Ferrini/Fenzi
Nel vasto archivio delle controversie patrimoniali del Settecento toscano, emerge il fascicolo relativo alla famiglia Ferrini/Fenzi, con documenti che coprono un arco temporale significativo, dal 1735 al 1796. Al centro della disputa vi è Lucrezia Ferrini (detta anche Fenzi), erede del patrimonio Ferrini e coniugata con Niccolò del Frate. Da questo matrimonio nacquero i figli Franco Maria, Canonico di Empoli, e Marco.
Nel 1735, Lucrezia decise di trasferire l’intero suo patrimonio ai figli tramite uno strumento pubblico di donazione inter vivos. Contestualmente, si riservò l’usufrutto dei beni e istituì un “perpetuo strettissimo fedecommesso con proibizione di alienazione e di deteriorare di qualunque sorte con sostituzioni”. Entro cinque giorni, i figli Franco e Marco accettarono la donazione, e Franco rinunciò alla sua legittima a favore del fratello Marco. Questo atto vincolava formalmente i beni, rendendoli inalienabili secondo la volontà della donante.
L’Alienazione Contestata e le Argomentazioni Legali
La complessità della vicenda prese avvio circa cinque anni dopo la donazione. Nonostante il vincolo del fidecommesso, Lucrezia vendette un podere – variamente indicato come Le Cerrene, Le Cenine o Cascine – a Martino Bartoloni per circa 650 scudi. L’alienazione fu motivata dalla necessità di saldare alcuni debiti preesistenti del marito Niccolò, per i quali Lucrezia stessa e il figlio Marco avevano prestato mallevadoria. Un elemento cruciale della controversia risiedeva nel fatto che la vendita era stata effettuata “senza la Grazia”, ovvero senza la necessaria autorizzazione.
La questione si aggravò quando gli eredi di Martino Bartoloni vendettero a loro volta il podere a Lorenzo Janetti per circa 400 scudi, un prezzo inferiore, forse dovuto al “deterioramento” del bene. Questo passaggio di proprietà generò un acceso dibattito legale sulla validità dell’alienazione originaria e sui diritti di reintegra o ristoro dei chiamati al fidecommesso. Le argomentazioni legali spaziavano dalla richiesta di validare la vendita, sostenendo che l’assenso del donatario (Marco, tramite la mallevadoria) sciogliesse il vincolo secondo il principio “unum-quodque difsolvitur eo modo, = quo colligatum est”, alla rivendicazione del bene da parte di Niccolò (figlio di Marco), disposto a restituire il prezzo e rimborsare i miglioramenti.
Il Percorso Giudiziario e le Complesse Interazioni
Il fascicolo testimonia la lunghezza e la complessità delle procedure giudiziarie che seguirono, disseminate tra diverse giurisdizioni come Empoli, Palaia, Olmi e Firenze. La documentazione include rogiti notarili, scritture cambiarie, suppliche alla S.A.R. e decreti del Magistrato dei Pupilli di Firenze, nonché informative al Tribunale di Palaia. Vi sono anche dettagli sulle posizioni creditorie, come quelle del Bartoloni nei confronti di Niccolò del Frate e Anton Maria Destrade, che portarono a esecuzioni e sequestri.
Le pratiche testimoniano un’intricata interazione tra diritto successorio, patti di mallevadoria e procedure mercantili. Viene riportato anche un tentativo di conciliazione nel 1781, mediato dal Piovano di Palaia, per risolvere il debito dei Bartoloni attraverso la celebrazione di messe, un accordo che evidenzia la flessibilità e le peculiarità dei meccanismi legali e sociali dell’epoca. Nonostante la ricchezza di prove e atti processuali raccolti fino al 1796, il fascicolo si conclude senza riportare un pronunciamento finale definitivo, lasciando aperti gli esiti della complessa disputa.