Storia locale · 16 Maggio 2026

Pontedera Nelle Scritture Colonice Tra Settecento e Ottocento

di Angiolo Gherardini
Tutte le cronache →

Un Affresco Rurale dalle Carte d’Archivio

Il fascicolo in esame, parte di una più ampia raccolta di scritture private e saldi colonici, offre uno spaccato prezioso sulle dinamiche economiche e sociali dell’ambito rurale toscano tra il XVII e il XIX secolo. Documentando i rapporti tra proprietari, come il dott. Niccolò del Frate, e una pluralità di lavoratori/coloni, esso rivela procedure di liquidazione, forme di garanzia agraria e prassi notarili. Tra le numerose località che emergono dalle carte, Pontedera si staglia come scenario di specifici accordi, illustrando concretamente le relazioni contrattuali e debitorie dell’epoca.

I Legami Economici di Pontedera nel Settecento

Nel 1702, in Pontedera, una scrittura privata registra un accordo tra i fratelli Malloggi, “lavoratori” del “Podere della Commenda di S. Carlo della Sacra et Venerabile Religione Jerosolimitana” a Pontedera, e i “Signori di Fratelli” di Prato. I Malloggi si riconoscono debitori di 110 scudi, somma accumulata per “grasce dategli per loro vivere denarj prestati consumati stima di Bestie”. L’accordo, mediato da “Amici comuni” come il Sig. Carlo Abati e il Sig. Francesco Simoncelli, prevede un piano di rientro del debito mediante il pagamento annuale di dodici sacchi di grano per cinque anni, il cui prezzo sarebbe stato stabilito al momento della consegna. Questo documento attesta la complessità dei saldi debitori e la flessibilità dei metodi di pagamento in natura, tipici dell’economia agraria del tempo.

Affitti e Condizioni di Lavoro nell’Ottocento

Un altro documento, datato 9 giugno 1807, e redatto anch’esso in Pontedera, dettaglia un contratto di affitto e allogazione tra il “Signor Nicolo de Fratelli del Frate d’Empoli il presente commorante fòri di Pontedera” e Andrea di Vincenzo Bardini con i figli Vincenzo e Franco. L’oggetto è un “podere posto nel comune di Pontedera Luogo detto al Sotto Vecchio”. Il contratto stabilisce che i Bardini avrebbero lavorato il podere “ad uso di buon Lavoratore” e consegnato la metà dei raccolti. Le condizioni di affitto prevedevano un canone di trentatré scudi, oltre a “una paja di Capponi per ogni Santi un pajo di Galline a Carnevale e un pajo di Gallesse al fine d’Agosto”. Il mancato pagamento in natura avrebbe comportato l’obbligo di versare l’equivalente in contanti. Il documento include anche clausole sulla divisione del contratto e sulla gestione del bestiame, con la minaccia di espulsione in caso di violazioni. Questi patti illustrano le minuziose regolamentazioni che governavano i contratti agrari e le strette obbligazioni cui erano soggetti i coloni.